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Bonus mamme, arriva in Consulta l’esclusione di colf e badanti: ecco perché

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L’esclusione di colf e badanti dal bonus mamme, erogato dall’Inps a tutte le lavoratrici subordinate ed autonome, arriva in Corte costituzionale. A sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 del decreto legge 95/2025 e dell’art. 1, comma 207, della legge 199/2025 che ha confermato la misura per il 2026 riescludendo i rapporti di lavoro domestico dal bonus, è stato il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con ordinanza della giudice Eleonora Palmisani. Secondo la Magistrata, che ha accolto il ricorso contro l’Istituto nazionale di previdenza sociale promosso da una lavoratrice cingalese insieme ad Asgi, Apn e Cgil Lombardia, l’esclusione di colf e badanti dal bonus mammeè in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione, relativi rispettivamente all’uguaglianza e alla protezione della maternità.

“Una volta che il legislatore abbia scelto di introdurre una misura economica volta a sostenere le lavoratrici madri con più figli, l’esclusione di un’intera categoria di lavoratrici che presenta le medesime esigenze di tutela familiare e genitoriale appare suscettibile di porsi in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con la finalità di protezione della maternità e delle famiglie numerose espressa dall’art. 31 Cost. – si legge nell’ordinanza del 7 ottobre 2026 – L’esclusione colpisce, infatti, non una categoria estranea alla finalità perseguita dalla disposizione, ma lavoratrici che presentano le medesime esigenze di tutela familiare e genitoriale che la misura intende soddisfare”.

Palmisani individua nella legge anche un possibileprofilo di irragionevolezzaper il fatto che il bonus non è più uno sgravio contributivo, come nella versione del bonus mamme 2024, ma una erogazione diretta di un contributo, una somma fissa, finanziata dalla fiscalità generale e slegata dai contributi versati. Se nel bonus 2024 l’esclusione poteva essere giustificata dalla specificità della contribuzione Inps delle lavoratrici domestiche, che segue un binario diverso degli altri settori essendo gestita direttamente dalla famiglia, secondo la Giudice adesso l’irragionevolezza “appare tanto più evidente ove si consideri che il legislatore ha incluso nel beneficio le lavoratrici autonome, pur caratterizzate da regimi previdenziali, contributivi e organizzativi profondamente differenziati rispetto al lavoro subordinato e tra loro eterogenei”.

“Se tali differenze non hanno impedito l’estensione della misura all’intero lavoro autonomo, non risulta immediatamente comprensibile per quale ragione la sola peculiarità del rapporto di lavoro domestico debba giustificare l’esclusione di un’intera categoria di lavoratrici madri”, rimarca la magistrata individuando quindi un paradosso giuridico nella legge che esclude colf o badanti assunte come lavoratrici subordinate, ma include quelle con partita Iva. “La disciplina censurata determina, infatti, l’effetto per cui una lavoratrice autonoma che svolga attività di pulizia presso abitazioni private può accedere al beneficio – sottolinea la Giudice – mentre ne resta esclusa una lavoratrice subordinata che svolga le medesime mansioni, sia soggetta al medesimo limite reddituale e presenti identici carichi familiari. La differenziazione introdotta dal legislatore finisce così per fondarsi esclusivamente sulla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, senza che emerga un nesso apprezzabile tra tale elemento e le finalità di sostegno alla maternità e ai carichi familiari perseguite dalla misura”.

Interessante anche il richiamo nell’ordinanza ad una presuntaviolazione da parte della legge della Convenzione Oiln.189 del 2011, con riferimento all’art. 14: “Ogni Membro deve adottare misure appropriate, in conformità alla legislazione nazionale e tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, per assicurare che i lavoratori domestici godano di condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili all’insieme dei lavoratori in materia di sicurezza sociale, ivi compreso per quanto riguarda la maternità”. La Giudice ricorda che in data 22 gennaio 2013 il Governo italiano ha depositato presso l’Organizzazione internazionale del lavoro lo strumento di ratifica della Convenzione, assumendo, pertanto, l’obbligo internazionale di conformarsi alle prescrizioni da essa stabilite. “La circostanza che la Convenzione lasci agli Stati un margine di scelta quanto alle modalità attuative non incide sull’obbligatorietà del risultato da perseguire”. Pertanto: “i lavoratori domestici non possono essere assoggettati, in materia di sicurezza sociale e, specificamente, di tutela della maternità, a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle applicabili alla generalità dei lavoratori”.

Contestato anche un profilo di“discriminazione indiretta” in base alla nazionalità“elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”. “I dati statistici prodotti in giudizio, nonché quelli risultanti dall’ultimo Rapporto del Ministero del lavoro acquisito agli atti, evidenziano che il settore del lavoro domestico presenta una concentrazione di lavoratori stranieri largamente superiore a quella riscontrabile negli altri comparti produttivi”, si legge nell’ordinanza. “I dati consentono di ritenere che l’esclusione dei lavoratori domestici dall’accesso al beneficio incida in misura particolarmente significativa su una categoria professionale nella quale i cittadini stranieri risultano fortemente sovrarappresentati”.

“Ne consegue – prosegue la Giudice – che una misura formalmente neutra, in quanto fondata esclusivamente sulla tipologia del rapporto di lavoro, è suscettibile di produrre effetti sfavorevoli in misura proporzionalmente maggiore nei confronti delle lavoratrici straniere rispetto ai cittadini italiani occupati negli altri settori dell’economia, rendendo configurabile una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità”. “Nel caso di specie, la differenza di trattamento tra lavoratrici madri domestiche e lavoratrici madri dipendenti non domestiche o autonome non appare immediatamente coerente con la struttura e con la finalità della misura. Le categorie poste a confronto – si legge al termine dell’ordinanza – condividono, infatti, tutti gli elementi valorizzati dal legislatore ai fini dell’accesso al beneficio: lo svolgimento di un’attività lavorativa, la condizione di maternità, il numero e l’età dei figli nonché il possesso di un reddito da lavoro non superiore alla soglia prevista dalla legge”.

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