AVEZZANO –Si chiude dopoquasi un decennio la vicenda della responsabilità erarialedibuona parte deimembri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del CAM, in carica tra il 2006 e il 2017. La Sentenza della Corte dei Conti giunta oggi pomeriggio che non accoglie le richieste avanzate della Procura e il Cam è quindi condannato a pagare le spese processuali dei convenuti in relazione all’acquisto dell’immobile della nuova sede in Via Caruscino risalente al 2007.
In relazione ai fatti, erano stati chiamati in causaGianfranco Tedeschi, Pasqualino Tarquini, Ettore Scatena, Danilo Lucangeli,Berardino Franchi, Pasqualino Di Cristofano, Fabio Coglitore, Antonio Lombardi Mariano Santomaggio.Tuttidovevano rispondere di fatti dimalagestioche avrebbero gravemente indebitato il CAM, in relazione alla scelta relativa all’acquisto della sede ealla successiva ristrutturazione.Sulla base della sentenza della Corte sono stati assolti dalla richiesta di risarcimento. Il collegio difensivo è stato composto dagli AvvocatiCarlo Benedetti, Federico Venturini, Giovanni Rosati, Liberato Taglieri, Fernanda Luccitti, Umberto Di Pillo, Ugo Aiello e Nicola Paolantonio.
LE RICHIESTA DI RISARCIMENTO
La richiestarisarcitoriaoriginaria in un primo momento era statadepositata presso ilTribunale delle Imprese di L’Aquila,il quale si era dichiaratoincompetente per materia, in virtù della natura disocietàin housedel CAM. Di cui, lo stesso Tribunaleha provvedutoalla trasmissione degli attial’organo ritualmente competente, ossia la Corte dei Conti.
Ne è seguitala riassunzione, da parte dellaProcura contabileaquilana, la quale ha avanzato, a vario titolo,richieste risarcitorie peroltrenovecentomila euro, in virtù di un presunto occultamento doloso dell’operazione finanziaria di acquisto dell’odierna sede del Consorzio.Avvalendosi anche di due perizie,la Procura ha inoltretentato di sostenerechei successivi lavori di ristrutturazionefosserostati appositamente ‘’gonfiati’’e affidatiallo stesso venditore della sede, attraverso un’unica offerta di vendita e ristrutturazione.
LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI
La richiesta è stata rigettata dalla Corte che ha statuito chel’occultamento doloso noncoincidecon lasemplicecondottalesiva,marichiede un ulteriore comportamento volto a impedirela conoscenza delpregiudizio subito, ossia azionimirate, idonee a nascondere un danno subito dal creditore, che, evidentemente, non era stato dimostrato nel processorelativo all’acquisto della nuova sede operativa del CAM.D’altra parte, la Corte ha statuito anche che ilavori di ristrutturazionesono stati pagati a prezzo di mercato, in linea con i parametri del prezziario regionale vigente all’epoca dei fatti.
Sulla scorta delle motivazioni anzidette, la Corte dei conti ha conclusocome segue:“In conclusione, poiché non è stata dimostrata a carico dei convenuti una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave, né un nesso causale adeguato al danno erariale contestato dalla Procura, la domanda deve essere respinta.Le spese di giudizio sono poste a carico del Consorzio Acquedottistico Marsicano spa e si liquidano a favore delle difese dei convenuti”.
La sentenzapotrà essere impugnata nei termini di legge dinanzi allaSezioneGiurisdizionale Centraledi Roma.
IL SECONDO FILONE
Resta in piedi un secondofilone,con altri convenuti,ovesi avanzano richieste risarcitorie per oltre dieci milioni di euro, per il quale è fissata udienza il 20 ottobre 2026.



