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DISSESTO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL’ASL 1 ABRUZZO – ATTO VIII – ASSUNZIONE DI FIGURE DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE DI LEGGE – RESPONSABILITÀ – ANNULLAMENTO D’UFFICIO

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Questo Comitato si è finora diffusamente intrattenuto nella segnalazione di alcune posizioni di vertice preposte alla gestione economico/finanziaria della ASL 1 Abruzzo che ha determinato in misura più elevata delle altre ASL regionali il deficit che l’attuale Giunta regionale – ben presto disattendendo le promesse elettorali di riduzione del carico fiscale – è chiamata a ripianare ridimensionando le politiche di sviluppo e di crescita delle attività produttive e di miglior utilizzo delle economie regionali.

La verità è che, una volta scoperchiato il vaso di Pandora, i mali che ne fuoriescono vanno ben oltre la sua stessa capacità, trasformandone la natura di pentola a pressione in quella di vomitatoio.

Ed ecco gli ultimi, ma riteniamo non ultimi, rigurgiti che ancora una volta riguardano l’apparato amministrativo preposto al governo della ASL, laddove contemporaneamente le strutture e le maestranze propriamente sanitarie sono da anni sottoposte a quelle restrizioni dalle quali sono derivate le ben note conseguenze sui livelli di assistenza oggi assicurati alla popolazione.

Queste le ultime notizie di cronaca:

Con deliberazione n. 193 del 7 febbraio 2022 la ASL 1 Abruzzo – che per anni e anni non ha espletato concorsi pubblici, preferendo avvalersi di professionisti esterni ai quali venivano conferiti incarichi pluriennali ai sensi dell’articolo 15 septies del D.lgs. n. 502/1992 – provvedeva ad assumere a tempo determinato tre dirigenti amministrativi;

Con successiva deliberazione n. 483 del 29 febbraio 2024 la ASL, avendo consentito agli interessati di permanere nel rapporto di lavoro a tempo determinato per un tempo utile alla stabilizzazione, procedeva al loro inquadramento in ruolo.

Ciò premesso, vanno ora formulate le seguenti considerazioni:

    • Nell’anno di assunzione, come detto il 2022, risulta che la ASL non aveva adottato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, così come aveva anche omesso di adottare in precedenza i Piani Triennali 2020/2022 e 2021/2023;
    • In proposito la legge – D.lgs. n. 165/2001 – è chiarissima: innanzitutto l’articolo 6, comma 4, secondo periodo, stabilisce che il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti: ma, come innanzi evidenziato, il Piano Triennale di riferimento dell’assunzione a tempo determinato dei tre dirigenti (2022/2024) non è stato adottato, né quindi era operativo nell’annualità di riferimento, così come prescritto dalla imperativa disposizione testè menzionata;
    • Lo stesso articolo 6 stabilisce al comma 6 che “le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”. Pertanto, avendo la ASL omesso di adempiere all’obbligo di adottare nell’anno 2022 il relativo Piano triennale, non poteva procedere all’assunzione a tempo determinato dei tre dirigenti;
    • Dal canto suo, l’articolo 36, comma 5, primo periodo, dello stesso D.lgs. stabilisce, con formula altrettanto inequivocabile, anch’essa di natura imperativa, che: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.

  • Infine il comma 5 quater del citato articolo 6 stabilisce, ancora una volta con formula inequivocabile che:

– “I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale.”;

– “I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato

Da quanto sopra discende con estrema chiarezza:

    • Che l’assunzione a tempo determinato dei tre dirigenti nell’anno 2022, anno in cui non era stato adottato né era operativo il relativo PTFP 2022/2024, è contraria a norma imperativa di diritto ed è pertanto nulla di diritto in quanto la legge stabilisce che il PTFP deve essere adottato annualmente e che la violazione di tale disposizione comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni: l’assunzione, dunque, dei tre dirigenti a tempo determinato;

  • La nullità di diritto degli atti in forza dei quali i suddetti dirigenti sono stati mantenuti in servizio per il tempo utile a maturare l’anzianità necessaria per conseguire il beneficio della stabilizzazione in ruolo comporta che il contratto di lavoro di diritto privato in forza del quale si è costituito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a propria volta nullo di diritto, per derivazione, in quanto la norma stabilisce che “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato”.

 

Per tutto sopra esposto SI CHIEDE:

  • che il Direttore generale f.f. della ASL 1 Abruzzo adotti provvedimenti di annullamento d’ufficio delle deliberazioni a mezzo delle quali i dirigenti di cui trattasi sono stati assunti (e, eventualmente, prorogati) in rapporto di lavoro a tempo determinato nonché i provvedimenti in forza dei quali gli stessi sono stati poi assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, attivando i procedimenti previsti dalla legge nei confronti dei responsabili;
  • che il Presidente della Giunta regionale nomini – nel caso che il Direttore generale f.f. non ottemperi prontamente all’obbligo di disporre l’annullamento d’ufficio degli atti di cui al precedente punto – un Commissario ad acta che provveda ad adottare tali atti, promuovendo le iniziative di accertamento delle responsabilità connesse all’inadempimento;
  • Che vengano accertate da parte delle competenti Autorità le responsabilità di varia natura collegate agli atti di cui trattasi e all’eventuale omissione di adozione dei provvedimenti conseguenti alla applicazione delle relative disposizioni di legge;
  • Che gli Organi e gli Uffici di competenza forniscano informazioni e comunicazioni in merito alle iniziative intraprese rendendo disponibili per via telematica i relativi documenti.

Il Presidente

F.to Dott. Antonio Santilli

COMUNICATO STAMPA Comitato Nazionale di Rappresentanza e Tutela Operatori Sanità

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