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Reati contro gli animali, pene più severe: ecco la nuova legge

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Pene più severe per chi commette reati contro gli animali e nuove tutele per i quattro zampe, prevedendo il divieto di tenere cani e altri animali d’affezione legati alla catena e anche di commercializzare pelli e pellicce di gatto domestico. Stop anche ai combattimenti clandestini. Sono alcune delle misure previste dal ddl di ‘Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali’ approvato ieri in via definitiva dal Senato. Il provvedimento, composto da 15 articoli, si inserisce nel solco della riforma dell’articolo 9 della Costituzione, che ha riconosciuto agli animali uno specifico valore giuridico, stabilendo l’obbligo per lo Stato di tutelarne il benessere.

Cosa dice la nuova legge

L’articolo 1, che ridefinisce il titolo del IX-bis del Codice penale: non si tutela più semplicemente il ‘sentimento per gli animali’, ma direttamente gli animali stessi, come esseri senzienti. Si tratta di un cambio di paradigma culturale e giuridico, che si riflette in una serie di inasprimenti delle pene per i reati contro di loro. L’articolo 2 modifica l’art. 544-quater c.p., aumentando le sanzioni pecuniarie per chi organizza spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie verso animali. Più dura anche la repressione dei combattimenti illegali tra animali: l’articolo 3 interviene sull’art. 544-quinquies c.p., portando la pena da due a quattro anni di reclusione per chi promuove o dirige questi eventi, e prevedendo aggravanti se sono coinvolti minori o armi, oppure se le scene sono diffuse online.

Anche le uccisioni e i maltrattamenti vengono puniti con maggiore severità. L’articolo 5 riscrive gli articoli 544-bis e 544-ter c.p., prevedendo fino a quattro anni di carcere per chi cagiona la morte di un animale con crudeltà, e sanzioni più alte per l’uso di sevizie o sofferenze prolungate. Viene inoltre riformulato l’art. 638 c.p., che ora prevede da uno a quattro anni di reclusione per chi danneggia o uccide tre o più animali altrui, e si alza la sanzione minima per l’abbandono (art. 727 c.p.). Particolare attenzione è dedicata anche al sequestro e alla confisca degli animali oggetto di reato. Con l’introduzione del nuovo art. 260-bis del codice di procedura penale (articolo 6 del disegno di legge), si regolamenta l’affidamento definitivo degli animali sequestrati alle associazioni autorizzate, con il versamento di una cauzione e la possibilità di variazione anagrafica in caso di cucciolate.

Il testo prevede poi il divieto di abbattimento o alienazione degli animali coinvolti in indagini penali (art. 544-sexies, come modificato dall’articolo 7), anche se non formalmente sequestrati, fino alla sentenza definitiva. Inoltre, chi commette abitualmente i reati più gravi contro gli animali potrà essere soggetto alle misure di prevenzione del codice antimafia, comprese confische e sorveglianza speciale. Rilevante anche l’articolo 8, che estende la responsabilità amministrativa prevista dal d.lgs. 231/2001 alle imprese coinvolte in reati contro gli animali, con sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e interdizioni fino a due anni. Rimangono esclusi da queste disposizioni i casi disciplinati da leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento e spettacoli circensi.

Il disegno di legge interviene anche sulla legge 201/2010, aumentando le pene per il traffico illecito di animali da compagnia, con multe più alte e revoche delle autorizzazioni per chi commette più violazioni (articolo 9). E introduce un divieto generalizzato di tenere cani e altri animali d’affezione legati alla catena, salvo che per motivi di salute o sicurezza certificati (articolo 10). Completano il testo modifiche a norme su identificazione e registrazione (articolo 11), nuove disposizioni per il coordinamento delle forze di polizia (articolo 12), e l’inasprimento delle pene per la cattura e la detenzione illegale di animali selvatici (articoli 13 e 14). Infine, si introduce il divieto di commercializzare pelli e pellicce di gatto domestico.

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